1642 maggio 20, Quinzano.

Don Alberto Guadagno e don Domenico Castelnovo, reggenti dell’altare comunale di Sant’Anna nella chiesa di San Faustino e Giovita in Quinzano, affittano a don Giovan Paolo Mersone di Quinzano i beni immobili in contrada del Per e parte della Molzina, di 6,50 piò, pertinenti all’altare insieme con un’ora d’acqua della seriola Quinzana, per lire 22 planet al piò, e ciò a compenso di don Giovan Giacomo Gandino, cappellano della messa lasciata da messer Orazio Cirimbello. Segue un breve capitolato.

Brescia - Archivio di Stato: Notarile Brescia, filza 5170, notaio Francesco Gandino.

Minuta di mano del notaio.

Ediz.: Casanova, 1997.07.


Adi 20 Maggio 1642

Si specifica per il presente qual uaglia come se fusse instromento publico qualmente qui Don Alberto Guadagnio, e Don Dumenico Castelnouo ambidue da quinzano et habitatori qui presenti et che fanno come Reggenti et Deputati elletti dalla Comunitá di quinzano dell Altare di Santa Anna eretto nella Chiesa di santi Faustino et Iouitta di quinzano con ogni melior modo hanno affittato et affittano a Don Giouan Paolo quondam messer Giouan Antonio di Mersoni della medesima terra et habitatore qui presente et che accetta tutti et indiferentementi li beni stabili proprij di esso Altare aradori uidati et adaquadori insieme con un hora di acqua della seriola quinzana discorente sopra esso Territorio per adaquar essi beni quali sonno sopra il detto Territorio in contrata del Per, et parte in contrata della Molzina di misura di pió seij tauole cinquanta ouer quel tanto etc. da esser da esso mersone lauorate in bona et laudabil forma, giusta il stilo di buoni massari a megliorar et non deteriorar conforme li statuti di Bresia alli quali etc. d·acordi inf<r>a essi parti nelli modi e patti e conditioni infrascritti cioué

Prima che detta Locatione durar debba per anni cinque continui prossime futuri incominciati al santo martino prossimo passato 1641 et finir debban al santo martino 1646 senza contraditione alcuna

2do che detto mersone debba pagar per annuuo[1] affitto lire uintidue planet per pió et in raggione di pió da esser pagati il pretio de essi l’a·mettá [!] al ssantissimo Natale L altra mettá per tutto il mese di maggio di cadauno anno in pena qual affitto debba esser pagato per detto mersone al Reuerendo Signor Don Giouan Giacomo Gandino Capellano elletto al celebrar <1v> la messa lasciata per il quondam messer Horatio Cerimbello come nel suo ultimo testamento al qual etc. et ció per suo preteso salario et non altrimente

3.° Che Dio guardi uenesse tempesta in tal caso sia fatto l estimo di esso danno subito accaduto il danno d amici comuni da esser elletti uno per parte alle quali essi parti hanno promesso di star ogni exceptione remossa

4.° Che le entrate da raccogliersi in essi beni debban esser condote al Loco di esso messer Giouan Paolo {l·anno presente}m douendo peró l ultimo {anno}i della Locatione condur medesimamente esso affittuale al Loco del Prencipio [?] che se·medera

Et il presente scritto é sta scritto et publicato per me Francesco Gandino d ordine et alla presentia delli sudetti parte accettanti quali di luor propria man si sottoscriuono con linfrascritti testimoni.

Io pauolo mersone confirmo come de sopra

Douendo ancor esso affittuale lau<or>ar essi beni in modo che nel fine <non>[2] restino differente del seminerio d un pezzo all altro né possa romper prati nouelli nemeno nel fine seminarui cosí feni miglio a stipolo né Erbale cosí tra le parti conuenuti

Io Dominico Castel nouo Deputato confirmo quanto di sopra scritto
Io Giaccomo Gandino confesso esser statto presente
Io Alberto Guad<a>gnio afirmo quanto de sopra
Io Bartholameo Vertua Affermo quanto de sopra <2r>
Io Baldesar Romano fui presente per testimonio

Io Ludouico Gandino fui presente a quanto di sopra


[1] Scil.: “annuo”. [2] Forse qui è caduta una negazione?

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