Glossario
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- Scritto da tc
- Pubblicato: 12 Agosto 2013
- Ultima modifica: 03 Marzo 2015
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censo.
Ne esistevano di due tipi: il primo si aveva quando, alienato un fondo, si riservava sopra di esso il diritto a una rendita periodica. Il secondo, quello più frequente nel periodo qui considerato, si determinava con la consegna, su richiesta, di un capitale in denaro: il debitore istituiva a favore del creditore un diritto a percepire una quota in denaro o in natura sui frutti di un fondo di sua proprietà. Questo tipo di contratto si configurava come un mutuo a interesse, che fu vietato dalla chiesa, fino alla bolla De censibus di Pio V (1569), che lo consentiva per un tasso massimo del 5%. Queste forme di prestazione finanziaria furono largamente sfruttate dagli enti ecclesiastici e dalle confraternite, per sopperire alla necessità di denaro e per garantirsi convenienti forme di investimento dei propri capitali. Vedi anche livello.